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[1]Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:
[2]Il penultimo comma dell'art. 13, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378 e 17 novembre 1950, n. 1095, viene sostituito dal seguente: "sono infine autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento la Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura e, per la propria zona di competenza, la Cassa di risparmio di Calabria e gli istituti indicati nel successivo art. 14. E' altresi' autorizzata, per le sole operazioni di credito agrario di miglioramento nella propria zona di competenza, la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige. La Sezione per il credito alla cooperazione presso la Banca del lavoro e' autorizzata a compiere nel territorio nazionale operazioni di credito agrario di esercizio". Nel secondo comma dell'art. 21 modificato con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, e con legge 17 novembre 1950, n. 1095, alle parole: "Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura e la Cassa di risparmio di Calabria" sono sostituite le seguenti: "La Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria e la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige". Nel secondo comma dell'art. 22 modificato con legge 17 novembre 1950, n. 1095, dopo le parole: "dalla Banca nazionale della agricoltura e dalla Cassa di risparmio di Calabria" sono inserite le seguenti: "e dalla Sezione di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige".
Testo in vigore dal 14 aprile 1953 al 1 gennaio 1994
