Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1994 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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3 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1953 al 1 gennaio 1994. 134 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per procurarsi i mezzi occorrenti al raggiungimento delle proprie finalita', l'Istituto e la Sezione autonoma di cui all'art. 2 sono autorizzati ad emettere obbligazioni e buoni fruttiferi, anche al portatore, con le modalita' ed entro i limiti che saranno stabiliti nello statuto di cui al successivo art. 8. E' esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto qualsiasi altra forma. I partecipanti, diversi dallo Stato, potranno accordare all'Istituto ed alla Sezione autonoma aperture di credito in conto corrente; per le aziende di credito partecipanti il limite di tali aperture e' soggetto al preventivo benestare del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Nello statuto di cui al successivo art. 8 saranno anche stabiliti i requisiti che debbono avere le imprese per essere considerate piccole o medie, nonche' i limiti massimi dei finanziamenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-03-13;208~art6 · fonte del testo