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Gli atti inerenti alla costituzione e alle successive modifiche dell'Istituto, nonche' le operazioni effettuate dallo stesso a norma della presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi, spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali; all'infuori soltanto della tassa da bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, di cui all'art. 1, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza. L'Istituto e' esente da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito. In compenso l'Istituto corrispondera' all'Erario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 10 per ogni 100 lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.
Testo in vigore dal 14 aprile 1953 al 1 gennaio 1994
