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Lo statuto unico dell'Istituto e della Sezione autonoma sara' approvato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con la Regione. Detto statuto regolera' la rappresentanza in seno agli organi amministrativi dell'Istituto in modo da attribuire la partecipazione per meta' allo Stato, per un quarto alla Regione e per l'altro quarto agli istituti partecipanti. A rappresentare lo Stato non potranno essere designati suoi funzionari.
Testo in vigore dal 14 aprile 1953 al 1 gennaio 1994
