Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1938
Confronto con la versione in vigore dal 2 novembre 1947 al 16 dicembre 2009. 56 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il commissario straordinario, per gli scopi suindicati, avra' a disposizione la somma annua di lire centomila. Tale somma per lire cinquantamila sara' somministrata dal Ministero delle finanze e per lire cinquantamila dal Ministero dell'educazione nazionale sui fondi ordinari a loro assegnati. La predetta somma sara' proporzionalmente ridotta quando le condizioni del bilancio della gestione lo consentiranno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1938-06-23;1110~art5 · fonte del testo