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Il commissario straordinario, per gli scopi suindicati, avra' a disposizione la somma annua di lire centomila. Tale somma per lire cinquantamila sara' somministrata dal Ministero delle finanze e per lire cinquantamila dal Ministero dell'educazione nazionale sui fondi ordinari a loro assegnati. La predetta somma sara' proporzionalmente ridotta quando le condizioni del bilancio della gestione lo consentiranno. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1086
1Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1086 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il contributo di lire centomila annue a favore della predetta Azienda, di cui all'art. 5 della citata legge n. 1110, cessera' di essere somministrato dal 1° luglio 1947".
Testo in vigore dal 2 novembre 1947 al 16 dicembre 2009
