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Il commissario straordinario, per gli scopi suindicati, avra' a disposizione la somma annua di lire centomila. Tale somma per lire cinquantamila sara' somministrata dal Ministero delle finanze e per lire cinquantamila dal Ministero dell'educazione nazionale sui fondi ordinari a loro assegnati. La predetta somma sara' proporzionalmente ridotta quando le condizioni del bilancio della gestione lo consentiranno. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1086

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Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1086 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il contributo di lire centomila annue a favore della predetta Azienda, di cui all'art. 5 della citata legge n. 1110, cessera' di essere somministrato dal 1° luglio 1947".

Testo in vigore dal 2 novembre 1947 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 novembre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1938 al 2 novembre 1947.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1086

    Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1086 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il contributo di lire centomila annue a favore della predetta Azienda, di cui all'art. 5 della citata legge n. 1110, cessera' di essere somministrato dal 1° luglio 1947".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1938-06-23;1110~art5 · fonte del testo