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E' affidato ad una Commissione l'incarico di condurre una indagine sulle condizioni attuali e sulle esigenze in ordine alla tutela e alla valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio e di formulare proposte concrete al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

  • 1)revisione delle leggi di tutela (in coordinamento, quando necessario, con quelle urbanistiche) nonche' delle strutture e degli ordinamenti amministrativi e contabili;
  • 2)ordinamento del personale, in rapporto alle effettive esigenze;
  • 3)adeguamento dei mezzi finanziati.

Testo in vigore dal 26 maggio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-04-26;310~art1 · fonte del testo