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La Commissione, di cui all'articolo precedente, sara' composta di 27 membri, nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici. I componenti della Commissione saranno scelti in numero di 16 tra i membri del Parlamento, dallo stesso designati, e di 11 esperti. La Commissione potra' avvalersi anche della collaborazione di altri esperti, nonche' di funzionari dell'Amministrazione statale e di rappresentanti di Enti pubblici e di Associazioni di categoria. Il presidente della Commissione sara' nominato dal Consiglio dei Ministri fra i membri designati dal Parlamento. La Commissione e' autorizzata a interrogare le persone e a consultare i documenti che siano indispensabili all'espletamento del suo mandato.

Testo in vigore dal 26 maggio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-04-26;310~art2 · fonte del testo