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All'onere di lire 100 milioni, previsto per il funzionamento della Commissione di cui alla presente legge, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi carattere penale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 26 maggio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-04-26;310~art4 · fonte del testo