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Se la commissione d'inchiesta non ritiene fondata la dichiarazione prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 342 e dall'articolo 352 del codice di procedura penale, il presidente della commissione ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica le sue determinazioni al presidente della commissione. L'autorizzazione a procedere prevista dall'ultimo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale e' di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 9 aprile 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-03-31;93~art4 · fonte del testo