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I membri della commissione d'inchiesta, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta. Salvo che il fatto costituisca un delitto piu' grave, la violazione del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice penale. Le stesse pene si applicano a chiunque pubblichi, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene piu' gravi.

Testo in vigore dal 9 aprile 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-03-31;93~art6 · fonte del testo