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Fatti comunque salvi i limiti e gli obblighi previsti dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale e dall'articolo 5 della presente legge, la commissione stabilisce di quali atti dell'inchiesta e di quali documenti da essa acquisiti non debba essere fatta menzione nella sua relazione o non debbano essere ad essa allegati, dovendo rimanere segreti nell'interesse della sicurezza dello Stato o nell'interesse politico, interno od internazionale, dello Stato medesimo.

Testo in vigore dal 9 aprile 1969 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1969-03-31;93~art7 · fonte del testo