Entro l'ambito della zona di rispetto suindicata e' fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della localita'. I vincoli gia' imposti ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico conservano pieno valore.

Testo vigente dal 4 febbraio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-25;8~art2 · fonte del testo