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I reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina militare sono organicamente inseriti nelle formazioni previste dall'ordinamento di ciascuna Forza armata e sono ordinati in "Sezioni elicotteri". Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito e della Marina militare, piloti di elicottero e specialisti di elicottero appartengono ai ruoli delle varie Armi, Corpi e Servizi delle predette Forze armate e sono compresi negli organici dei rispettivi ruoli.

Testo in vigore dal 5 aprile 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-06;247~art2 · fonte del testo