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L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione nonche' all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facolta' da parte dell'Esercito e della Marina di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unita'. All'Aeronautica militare competono, inoltre, la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attivita' che comportino il concorso di elicotteri di piu' Forze armate.

Testo in vigore dal 5 aprile 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-06;247~art3 · fonte del testo