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Agli ufficiali ed ai sottufficiali in possesso del brevetto militare di pilota di elicottero, agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati e militari di truppa in possesso del brevetto di specialista di elicottero, in servizio presso i reparti elicotteri, spettano rispettivamente la indennita' mensile normale di aeronavigazione e l'indennita' mensile di volo previste, per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti e per gli specialisti della Aeronautica militare, dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, numero 808, e successive modificazioni. Al personale dei reparti elicotteri in servizio presso gli eliporti sono applicabili l'art. 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, per quanto riguarda la razione viveri in contanti, e, per la parte riguardante il trattamento tavola, gli articoli 23 e 24 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni. Le indennita' e gli assegni di cui ai commi precedenti sono corrisposti con l'osservanza delle condizioni e modalita' stabilite dalle citate disposizioni e non sono cumulabili con gli assegni previsti dal regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. Le norme relative alla disciplina dell'attivita' di volo degli ufficiali e dei sottufficiali piloti di elicottero nonche' degli ufficiali, dei sottufficiali, graduati e militari di truppa specialisti di elicotteri saranno stabilite dalla rispettiva Forza armata d'intesa con l'Aeronautica militare.

Testo in vigore dal 5 aprile 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-06;247~art5 · fonte del testo