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Al personale di cui al primo comma del precedente art. 5 sono estese, per quanto concerne il regime delle pensioni normali e privilegiate, le disposizioni del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, convertito nella legge 1° aprile 1937, n. 326.
Testo in vigore dal 5 aprile 1958 al 9 ottobre 2010
