Il Prefetto di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Dairago e di Arconate. Nella prima applicazione del presente provvedimento legislativo, il Prefetto di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporra' le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Arconate, da effettuarsi in conseguenza delle modifiche territoriali, e determinera' la pianta organica del personale del comune di Dairago. Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Arconate. Al personale in servizio presso il comune di Arconate, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

Testo vigente dal 7 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1263~art2 · fonte del testo