[1]Il Governo del Re e' autorizzato a dare tutte le disposizioni occorrenti per la delimitazione dei confini e per regolare i rapporti patrimoniali fra i due Comuni e per tutto quanto concerne l'esecuzione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1903.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]G. Giolitti.

[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.

Testo vigente dal 7 gennaio 1904

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urn:nir:stato:legge:1903-12-27;515~art2 · fonte del testo

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