[1]Il Governo del Re e' autorizzato a dare, con decreto Reale, tutte le disposizioni occorrenti per la delimitazione dei confini e per regolare i rapporti patrimoniali fra i due Comuni, per tutto quanto concerne l'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1901.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo vigente dal 9 gennaio 1902
