Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Cass. civ. n. 1432/2026Sez. 1
In tema di espulsione dello straniero, l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (secondo il quale è necessario tener conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine) è applicabile anche nei confronti del cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non abbia formalmente richiesto il ricongiungimento familiare, con la conseguenza che l'effettività del legame familiare derivante dalla presenza di un figlio minore in Italia e da una convivenza more uxorio può e deve essere valutata, con accertamento caso per caso, nella sua valenza ostativa all'espulsione, dal giudice dell'opposizione all'espulsione, a nulla rilevando la mancata richiesta di autorizzazione ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 al tribunale per i minorenni.
Rv. 676909-01
Cass. civ. n. 1011/2026Sez. 1
La rivisitazione dell'istituto della protezione complementare, a opera del d.l. n. 20 del 2023, conv. in l. n. 50 del 2023, non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali; ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o privata, pur se il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione complementare, adottato dal Tribunale senza alcuna verifica del percorso di inserimento compiuto dall'interessato, in quanto asseritamente preclusa dalla qualità di soggiornante irregolare, c.d. non-settled migrant).
Rv. 677048-01
Cass. civ. n. 34688/2025Sez. U
Sussiste difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda, proposta ai sensi del comb. disp. degli artt. 31 e 117 c.p.a., volta a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento rispetto alla sollecitazione rivolta alla Repubblica italiana ad adottare provvedimenti incidenti sui rapporti internazionali con uno Stato estero, trattandosi di atti che presuppongono valutazioni e decisioni, di esclusiva competenza del potere politico, alla stregua di attività non vincolata e, dunque, non giustiziabile. (Principio affermato in relazione ad un ricorso volto a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento opposto dal Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana rispetto all'atto di invito ad adottare i provvedimenti necessari per rendere effettivi i principi di diritto sanciti nel parere del 19 luglio 2024 della Corte Internazionale di Giustizia in tema di occupazione abusiva del territorio palestinese da parte dello Stato di Israele).
Rv. 677158-01
Cass. civ. n. 33146/2025Sez. 1
In tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 - nella parte in cui impone di tener conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il Paese d'origine - si applica, con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento del giudice di pace che aveva respinto l'opposizione a decreto di espulsione proposta da un cittadino straniero pregiudicato, limitandosi a menzionare i precedenti penali di quest'ultimo, senza operare alcuna valutazione, in concreto ed all'attualità, in ordine alla effettiva situazione familiare dell'interessato ed al bilanciamento del connesso diritto all'unità familiare con l'interesse alla sicurezza pubblica).
Rv. 676832-01
Cass. civ. n. 32129/2025Sez. 1
In sede di convalida del trattenimento del richiedente la protezione internazionale, le condizioni di salute dello straniero possono essere tali da ritenere manifestamente illegittimo il provvedimento di espulsione, posto a base della misura restrittiva, all'esito di un accertamento che deve essere effettuato anche d'ufficio, non potendosi il giudice esimersi dal valutare - qualora ne sia stato richiesto, in virtù di specifiche e comprovate deduzioni - i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto a lui non inviati e che, invece, in conformità alle disposizioni impartite dalla cd. "direttiva ministeriale Lamorgese", avrebbero dovuto essere inseriti nel fascicolo da sottoporre all'autorità giudiziaria.
Rv. 676693-01
Cass. civ. n. 32133/2025Sez. 1
Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda ( sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando 24 <!-- pag. 25 --> gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.
Rv. 676837-01
Cass. civ. n. 31883/2025Sez. 1
In tema di convalida del decreto di espulsione dello straniero, è errata in diritto la motivazione del giudice di pace che ritenga insussistente il diritto all'unità familiare per il solo fatto che il nucleo creato con il marito residente in Italia sia senza prole, ciò in quanto famiglia è altresì quella tra marito e moglie, anche se il matrimonio non sia stato seguito dalla nascita di figli.
Rv. 676688-01
Cass. civ. n. 30414/2025Sez. 1
Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dello status di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi o procedimentali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto lo status di apolide ad un cittadino nato in Georgia nel 1961, poi riconosciuto cittadino russo ed in seguito privato di tale cittadinanza in seguito ad un 30 <!-- pag. 31 --> provvedimento di revoca, senza accertare se egli avesse potuto riottenere la cittadinanza georgiana e se vi fossero delle condizioni ostative al riconoscimento dello status di apolide, anche in considerazione dei numerosi precedenti penali dello stesso).
Rv. 676326-01
Cass. civ. n. 29593/2025Sez. 12 massime su questo articolo
In tema di protezione complementare, così come disciplinata dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il giudice, nel confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali, deve mirare alla massima espansione delle garanzie, considerando che la stessa elencazione delle libertà democratiche di cui all'art. 10, comma 3, Cost. trova ancoraggio e presupposto nel diritto fondamentale ad uno standard minimo di dignità della vita, che, in virtù del precetto costituzionale, è dovere dello Stato democratico italiano riconoscere a chiunque.
Rv. 676380-02, 676380-01
Cass. civ. n. 28894/2025Sez. 1
La notifica a mezzo del servizio postale del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, con la conseguenza che il relativo avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna, la data di essa e l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che la prova della tempestività del ricorso è fornita dal ricorrente con il deposito del plico utilizzato per la spedizione e mezzo di raccomandata, laddove il giudice, in caso di dubbio, deve sollecitare l'esibizione del documento contenente la relata di notifica da parte dell'Amministrazione convenuta o chiederne autonomamente copia alla stessa Amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perchè depositato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data della decisione della Commissione territoriale indicata nel provvedimento di rigetto, nonostante fosse stato provato che la notifica era avvenuta a mezzo posta raccomandata, senza eseguire alcuna indagine sul contenuto della relata di notificazione).
Rv. 675987-01
Cass. civ. n. 28135/2025Sez. 1
In tema di protezione internazionale, i "nuovi elementi", alla cui allegazione l'art. 29, lett. b), del d.lgs. n. 25 del 2008 subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante l'introduzione del procedimento di cui all'art. 35 del d.lgs. citato.
Rv. 676227-01
Cass. civ. n. 28104/2025Sez. 1
In tema di opposizione a decreto di espulsione, nella valutazione della condizione di non espellibilità, ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., come novellato dal d.l. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il giudice di pace deve aver riguardo al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano, tra i quali quelli imposti dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, da esaminare alla luce della specifica condizione della persona straniera nel suo complesso e non in modo atomistico, utilizzando i criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte Edu. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso un decreto di espulsione, senza considerare la lunga permanenza sul territorio, il percorso lavorativo intrapreso e l'inserimento sociale, documentato anche dal contratto di locazione).
Rv. 676226-01
Cass. civ. n. 27204/2025Sez. 1
La violenza di genere, al pari di quella contro l'infanzia, non può essere ricondotta alla categoria del "fatto meramente privato", poiché essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste dall'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 251 del 2007, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, sia con riferimento agli "atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale" (lett. a), che con riguardo, in generale, agli "atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia" (lett. f). (In applicazione di tali principi, la S.C., in accoglimento del ricorso proposto da una donna, cittadina della Georgia, vittima di atti persecutori da parte dell'ex marito e priva di protezione effettiva da parte delle autorità statuali, ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, che aveva ricondotto la violenza di genere alla categoria del "fatto meramente privato").
Rv. 676368-01
Cass. civ. n. 23988/2025Sez. 1
Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione (nel quale il cittadino straniero non ha impugnato anche il decreto di trattenimento), il rilascio del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale determina l'inefficacia del decreto di espulsione, che diviene ineseguibile, sicché, nel predetto giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non potendosi ritenere persistente un interesse all'annullamento di tale decreto, poiché la posizione giuridica dell'interessato resta regolata dal permesso di soggiorno conseguito.
Rv. 675932-01
Cass. civ. n. 22783/2025Sez. 1
In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ex art. 14, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 251 del 2007, una volta rappresentata, anche attraverso l'esame delle C.O.I., l'esistenza di limitazioni e discriminazioni 93 <!-- pag. 94 --> correlate alla condizione delle donne, il giudice deve accertare l'attualità del rischio di subire atti di persecuzione basati sul genere, ovvero gravi danni alle libertà fondamentali della persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, decidendo sulla domanda proposta da una donna irachena divorziata, pur ritenendo credibile il suo racconto ed avendo esaminato le fonti di informazione relative al Paese d'origine - dalle quali risultavano limitazioni alla libertà di movimento delle donne e alla condizione delle donne divorziate, con particolare riferimento all'affidamento dei figli, oltre che ai matrimoni forzati e precoci - aveva ricondotto la vicenda a problematiche private).
Rv. 675924-01
Cass. civ. n. 20794/2025Sez. 1
In tema di trattenimento del cittadino straniero presso un CPR, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del d.l. n. 133 del 2023, lo scrutinio che il giudice del merito è chiamato a operare in caso di proroga successiva alla prima ha natura bifasica e verte, in primo luogo, sull'accertamento dell'insieme delle attività che devono essere svolte al fine di ottenere l'identificazione dello straniero e l'acquisizione della documentazione necessaria per il rimpatrio, impiegando tutti gli strumenti concretamente disponibili e adeguati al caso specifico; in secondo luogo, e solo ove accertato il positivo esperimento di ogni ragionevole sforzo, sulla oggettiva difficoltà nell'ottenimento della documentazione ovvero sulla mancanza di collaborazione da parte del trattenuto, secondo un principio di proporzionalità dinamica, per cui l'ulteriore protrarsi della condizione di restrizione della libertà personale può ritenersi giustificato solo nella misura in cui sia stata posta in essere un'attività volta a integrare efficacemente il presupposto primario della diligenza nell'identificazione dello straniero.
Rv. 675426-01
Cass. civ. n. 20087/2025Sez. 12 massime su questo articolo
In base alla disciplina previgente al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, ove il questore respinga la richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno diverso da quello per protezione speciale, senza verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio di quest'ultimo, il cittadino straniero, nel proporre ricorso contro il rigetto di tale richiesta, può chiedere che venga accertato il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, pur non avendone fatto istanza al momento della presentazione della domanda di rinnovo dell'altro permesso.
Rv. 675801-02, 675801-01
Cass. civ. n. 20016/2025Sez. 1
Qualora un soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, trattenuto in attesa di rimpatrio, presenti domanda di protezione internazionale e l'Amministrazione ne 58 <!-- pag. 59 --> ritenga la strumentalità, disponendo un nuovo trattenimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, i termini massimi di questo trattenimento sono quelli previsti dallo stesso art. 6, per segmenti processuali e complessivi, mentre l'art.28-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 stabilisce i termini per le procedure accelerate, il cui superamento non comporta la decadenza del trattenimento, bensì il riespandersi dell'effetto sospensivo automatico dell'impugnazione della decisione della Commissione territoriale, restando comunque possibile denunciare detto superamento o l'inerzia colpevole, così da attivare una valutazione in concreto della effettiva necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell'adeguatezza dell'esame da svolgere.
Rv. 675800-01
Cass. civ. n. 20020/2025Sez. 1
La domanda di ricongiungimento familiare, ex art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, presuppone l'esercizio del diritto al ricongiungimento nei riguardi o da parte di un cittadino extracomunitario, prima del suo ingresso nel territorio dello Stato, mentre l'istanza di coesione familiare, formulata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. c) del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998, dal cittadino extracomunitario, che si trovi in Italia in situazione di regolarità del soggiorno, può essere ivi direttamente presentata, senza richiedere il relativo visto nel Paese di origine, laddove sussistano i requisiti per l'ottenimento del ricongiungimento familiare di cui al citato art. 29: in tale seconda ipotesi, la condizione dell'essere "regolarmente soggiornante" è realizzata, nel caso di cittadino o cittadina extra-UE, entrato in Italia in esenzione dal visto, per disposizione regolamentare eurounitaria, in quanto tale persona deve ritenersi, entro il termine di durata di 90 giorni, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale.
Rv. 675243-01
Cass. civ. n. 19672/2025Sez. 1
In tema di protezione complementare, in ipotesi di condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al riconoscimento della predetta protezione e non ricorre una presunzione assoluta di pericolosità 54 <!-- pag. 55 --> sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto avverso la decisione del Tribunale che, pur dando atto di un percorso di integrazione sul territorio nazionale, dello svolgimento di un'attività lavorativa a tempo indeterminato e della titolarità di un contratto di locazione stipulato nel 2014, aveva ritenuto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno la presenza di un precedente penale a carico del ricorrente).
Rv. 675236-01
Cass. civ. n. 19661/2025Sez. 1
Nei giudizi aventi oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, assoggettati al rito sommario di cognizione ex art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 142 del 2015, è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, se ritenuti indispensabili, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché il procedimento, pur mutuando dal modello ordinario del giudizio d'appello alcune peculiarità, quali l'applicabilità dell'art. 348 c.p.c., si articola in modo deformalizzato, purché non sia alterato il pieno rispetto del contraddittorio.
Rv. 675235-01
Cass. civ. n. 18427/2025Sez. 1
In tema di revoca dello status di rifugiato per pericolosità sociale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, comma 1, lett. b) e 13, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 251 del 2007, è consentito allo Stato membro revocare, cessare o rifiutare di rinnovare il predetto status non solo in presenza di un pericolo reale e attuale, ma anche di un pericolo potenziale, in quanto l'autorità amministrativa deve disporre di un margine di discrezionalità per decidere se le considerazioni attinenti alla sicurezza nazionale dello Stato membro giustifichino la detta revoca; ne consegue che spetta al giudice dell'impugnazione ex art.35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, senza sovrapposizioni alla valutazione discrezionale compiuta dall'autorità amministrativa competente, il controllo di proporzionalità e di adeguatezza nella vicenda concreta, alla luce del bilanciamento tra esigenze di sicurezza dello Stato e diritto soggettivo all'ottenimento dello status di rifugiato.
Rv. 674911-02
Cass. civ. n. 17256/2025Sez. 1
La tempestiva proposizione dell'istanza cautelare di sospensione avverso la decisione di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, ad eccezione dei casi di cui all'art. 35-bis, comma 5, del d.lg. n. 25 del 2008, comporta la sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione del Tribunale sull'istanza medesima.
Rv. 674910-01
Cass. civ. n. 16581/2025Sez. 1
Il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dall'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l'obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dall'art. 32, comma 1, lett. b) e b)- bis, nonché dagli artt. 23 e 29 del d.lgs. n. 25 del 2008; ne consegue che è vietata l'espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine anzidetto.
Rv. 674903-01
Cass. civ. n. 16414/2025Sez. 1
Il provvedimento di espulsione viene emesso qualora lo straniero non abbia titolo a soggiornare sul territorio nazionale o, comunque, quando sussistano delle ragioni per allontanarlo, mentre il trattenimento è uno strumento finalizzato a portare ad esecuzione il provvedimento di espulsione stesso e può disporsi nei casi previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998; ne consegue che il controllo sul decreto di espulsione è del tutto indipendente dal controllo di legittimità del trattenimento o della sua proroga, che attiene, invece, al momento esecutivo, potendo, viceversa, il trattenimento ritenersi illegittimo, ove adottato in forza di un decreto di espulsione o di respingimento illegittimo. 24 <!-- pag. 25 -->
Rv. 675409-01
Cass. civ. n. 15773/2025Sez. 1
Nel giudizio di rinvio all'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, ai sensi del Regolamento UE n. 604 del 2013, il giudice 16 <!-- pag. 17 --> nazionale, nell'ambito del sindacato sull'esercizio della clausola discrezionale, deve valutare se il rifiuto tacito di avvalersi della detta clausola appaia giustificato alla luce di quanto prospettato in ricorso o risultante dagli atti prodotti dalle parti, e verificare se emergono fatti rilevanti ai fini della protezione anche nazionale, attuativa del diritto di asilo costituzionale dell'art.10 Cost., potendo essere allegati fatti nuovi sopravvenuti, anche per effetto del tempo trascorso, oppure fatti preesistenti, non allegati in precedenza.
Rv. 674812-01
Cass. civ. n. 14318/2025Sez. 1
Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente esclude la necessità di un approfondimento istruttorio officioso esclusivamente ai fini del riscontro dei presupposti prescritti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria nelle ipotesi previste all'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007, mentre non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) della stessa disposizione, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale esistente nell'area di provenienza del cittadino straniero. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, sulla base del mero giudizio d'inattendibilità espresso in ordine alla vicenda personale riferita dal ricorrente e senza procedere all'acquisizione d'informazioni relativamente alla situazione in atto nel suo Paese di origine, aveva ritenuto infondato il timore, prospettato dal ricorrente, di rimanere esposto, in caso di rimpatrio, ad una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, per effetto di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato nel Borno State, in Nigeria).
Rv. 674836-01
Cass. civ. n. 13148/2025Sez. 1
In tema di permesso di ingresso e soggiorno a favore di familiare del cittadino dell'Unione europea, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2007, il requisito della "vivenza a carico" non è provato dall'attestazione da parte del Sindaco del Comune del Paese di provenienza, in assenza di una prova certa di rimesse in denaro continuative nel tempo che dimostrino il mantenimento del familiare, in modo strutturato e continuativo.
Rv. 674725-01
Cass. civ. n. 13037/2025Sez. 1
UE n. 604 del 2013 - Omissione - Conseguenze - Fattispecie. Nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, così come nell'ambito di una procedura di ripresa in carico, l'amministrazione è tenuta a svolgere, "di persona", il colloquio, ex art. 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, con la finalità di acquisire direttamente dal richiedente tutte le informazioni potenzialmente idonee a impedire l'applicazione del criterio generale di competenza previsto dal regolamento di Dublino; ne consegue che, nel caso in cui il colloquio personale sia mancato o non sia stato svolto nelle modalità garantistiche previste dal regolamento, la decisione di trasferimento deve essere annullata, salvo che, nel procedimento giurisdizionale, il giudice non abbia proceduto all'audizione personale del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, in presenza di un verbale del colloquio che si esauriva nella mera compilazione del modulo nella parte delle generalità del ricorrente, aveva rigettato il ricorso avverso la decisione di trasferimento, perché il richiedente non aveva adempiuto all'onere di anticipare la rilevanza delle proprie allegazioni, quale condizione per accedere all'audizione). 71 <!-- pag. 72 -->
Rv. 674723-01
Cass. civ. n. 12085/2025Sez. 12 massime su questo articolo
(UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - Valutazione del giudice dello Stato membro richiedente - Limiti. In tema di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, il giudice dello Stato richiedente, pur non potendo valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, né fondare la decisione su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale (salva la acclarata sussistenza di carenze nel sistema di asilo e di accoglienza), può valutare il mancato esame, da parte dell'Autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, potendo questo configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale, ex art. 17 reg. UE n. 604 del 2013, purché i fatti posti a fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento.
Rv. 674541-01, 674541-02