Art. 10 cost.

[1]L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

[2]La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

[3]Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

[4]Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. ((5))

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art10