Art. 114 cost.
[1]((La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
[2]I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
[3]Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti