Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITA' SINDACALE Attività sindacale - Libertà di manifestazione delle opinioni e diritto di critica - Estensibilità anche al piano politico - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
L'espressione del diritto di critica nell'esercizio di attività sindacale, che può estendersi al piano "politico" delle questioni, deve rispettare, quanto ai modi, criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti, criteri di continenza sostanziale, sicché è legittima quando consiste, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore, purché non offensivi e frutto di dissenso ragionato, nell'affermazione dell'esistenza di fatti in sé ignoti ma soggettivamente desumibili, sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, e comunque nel rispetto del principio di pertinenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'antisindacalità dell'iniziativa disciplinare assunta nei confronti di un sindacalista, per aver rilasciato un'intervista televisiva in cui, nel contesto di accertamenti sulle irregolarità di una procedura concorsuale indetta da una Agenzia fiscale, aveva collegato dette irregolarità all'intento datoriale di assumere una classe dirigente disponibile ad una politica di vessazione dei piccoli contribuenti e di impunità per i grandi evasori, trattandosi di mere illazioni, risultate prive di riscontro anche solo indiziario).
Cass. civ. n. 2844/2026Sez. LRv. 677818-01
Riguarda ancheart. 28 Statuto dei lavoratoriart. 39 Costituzioneart. 18 Costituzione
Precedenti: 668384-01, 673782-01, 672202-02
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Diffamazione a mezzo stampa - Giornalismo d'inchiesta - Esimente del diritto di cronaca - Caratteri.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. giornalismo d'inchiesta, connotato dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista, l'esimente del diritto di cronaca, pur implicando una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia, non consente di denunciare presunti fatti illeciti che, alla stregua del motivato e insindacabile apprezzamento del giudice di merito, per un verso, difettino non solo della prova di verità storica ma anche di quella di plausibilità e verosimiglianza (anche in ragione del carattere ignoto delle fonti e degli elementi su cui si basa il relativo racconto) e, per altro verso, assumano una particolare valenza denigratoria, risolvendosi nella gratuita formulazione, senza alcun valido fondamento, di censure etiche e deontologiche.
Cass. civ. n. 1930/2026Sez. 3Rv. 677575-01
Riguarda ancheart. 11 legge 47/1948art. 595 Codice penaleart. 51 Codice penale
Precedenti: 669364-01, 660598-01, 668141-01
RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Esercizio del diritto di critica giornalistica - Limiti - Contestuale esercizio del diritto di cronaca - Continenza - Bilanciamento tra interesse individuale alla reputazione e libertà di manifestazione del pensiero - Pertinenza della critica all'interesse pubblico - Necessità.
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, laddove la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme a opinioni dell'autore, in modo da costituire al contempo esercizio del diritto di cronaca e di critica, come avviene nel contesto del giornalismo di inchiesta, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e la libertà di manifestazione del pensiero, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto.
Cass. civ. n. 616/2026Sez. 1Rv. 677351-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 51 Codice penaleart. 595 Codice penale
Precedenti: 671260-01, 633962-01
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dati personali - Attività giornalistica - Cronaca giudiziaria - Pubblicazione di un’immagine di una persona con il logo "Polizia" - Fotosegnalamento - Equiparazione - Esclusione - Fondamento.
Il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività giornalistica, anche senza il consenso dell'interessato, è consentito nel rispetto dell'art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 - da valutarsi con specifico riferimento alle regole deontologiche contenute nel d.m. attuativo del 31 gennaio 2019, in particolare agli artt. 6, 8 e 12 -, con la conseguenza che la pubblicazione di immagini di persone con il logo "Polizia", a corredo di un articolo di cronaca giudiziaria, non può essere, di per sé, equiparata ad un'attività di "fotosegnalamento", che si caratterizza, invece, per essere una foto di fronte, di profilo e recante numero di matricola e i dati biometrici dell'interessato.
Cass. civ. n. 20387/2025Sez. 1Rv. 675424-01
Riguarda ancheart. 136 Codice in materia di protezione dei dati personaliart. 137 Codice in materia di protezione dei dati personaliart. 139 Codice in materia di protezione dei dati personali
Precedenti: 629760-01, 660192-03
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche - Cronaca giudiziaria - Pubblicazione delle immagini delle persone indagate - Liceità - Condizioni.
Il trattamento di dati personali effettuato dall'editore attraverso la pubblicazione delle fotografie di persone indagate, a corredo dell'articolo di cronaca giudiziaria che li vede protagonisti, è da ritenersi lecito, laddove, sebbene avvenuto in difetto del consenso degli effigiati, soddisfi la condizione di essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico per finalità giornalistiche e non risulti lesiva della dignità personale.
Cass. civ. n. 20387/2025Sez. 1Rv. 675424-02
Riguarda ancheart. 136 Codice in materia di protezione dei dati personaliart. 137 Codice in materia di protezione dei dati personaliart. 139 Codice in materia di protezione dei dati personali
Precedenti: 666790-01, 671822-01
STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Diffamazione - Diritto di critica - Efficacia esimente - Condizioni - Giudizio soggettivo - Ammissibilità - Verità, quantomeno putativa, della notizia presupposta - Necessità - Fattispecie.
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva affermato il carattere diffamatorio, per difetto del requisito della verità, anche putativa, di un servizio giornalistico nel quale, mediante domande incalzanti e commenti a chiusura del reportage, le condotte illecite venivano attribuite in termini di certezza ad una persona all'epoca sottoposta a un procedimento penale non ancora concluso, senza chiarire che le accuse mosse costituivano ancora delle mere ipotesi accusatorie non definitivamente suffragate dal vaglio dibattimentale).
Cass. civ. n. 19091/2025Sez. 3Rv. 675445-01
Riguarda ancheart. 51 Codice penaleart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civile
Precedenti: 668592-01, 595637-01
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa - Erronea attribuzione della qualità di imputato anziché di indagato ovvero di un fatto diverso da quello per cui si indaga - Esimente del diritto di cronaca giudiziaria - Configurabilità - Esclusione - Eccezione. · STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) In genere.
In tema di responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile nell'ipotesi in cui venga attribuita a un soggetto, direttamente o indirettamente, la qualità di imputato anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.) ovvero un fatto diverso da quello per cui si indaga (come nel caso di reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia inequivocabilmente tale da neutralizzare il carattere diffamatorio dei suddetti addebiti.
Cass. civ. n. 13200/2025Sez. URv. 674788-01
Riguarda ancheart. 595 Codice penaleart. 51 Codice penaleart. 2059 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 415 Codice di procedura penaleart. 416 Codice di procedura penale
Precedenti: 658176-02, 648934-01, 632094-01, 664805-02
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Esercizio del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro - Legittimità - Condizioni - Sollecitazione all'attivazione del potere gerarchico ed organizzativo - Rilevanza - Fattispecie.
L'esercizio del diritto di critica verso il datore di lavoro è legittimo se il dipendente - anche sollecitando l'attivazione del potere gerarchico ed organizzativo datoriale al fine di evitare conflittualità tra le diverse realtà operanti nei luoghi di lavoro - si limita a difendere la propria posizione soggettiva senza travalicare, con dolo o colpa grave, il limite della verità oggettiva, ricorrendo a modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore o del superiore gerarchico e non determinare pregiudizi per l'impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto di rilievo disciplinare le espressioni contenute nelle e- mail con le quali un lavoratore aveva criticato le modalità di attuazione dei protocolli anti-Covid da parte dell'amministratore delegato della società datrice di lavoro, senza previamente verificare il superamento del limite di continenza formale e la rispondenza dei toni accesi usati, piuttosto che all'offesa gratuita, alla volontà di sollecitare controlli sul rispetto di detti protocolli).
Cass. civ. n. 10864/2025Sez. LRv. 675252-01
Riguarda ancheart. 2086 Codice civileart. 2104 Codice civileart. 1 Statuto dei lavoratori
Precedenti: 641460-01, 673782-01
Diffamazione militare – Mancata previsione, in alternativa alla pena detentiva, della pena pecuniaria – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 21, 52 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – Rilevanza – Non manifesta infondatezza.
La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 227, commi primo e secondo, cod. pen. mil. pace, sanzionante la diffamazione militare, in riferimento agli articoli 21, 52 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui in cui non prevede, in alternativa rispetto alla pena detentiva, la pena pecuniaria.
Cass. pen. n. 34344/2025Sez. 1documento ufficiale Riguarda ancheart. 52 Costituzioneart. 117 Costituzione
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).