Art. 25 cost.
[1]Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
[2]Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
[3]Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti