Art. 25 cost.

[1]Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

[2]Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

[3]Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art25