DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Risarcimenti punitivi - Ontologica compatibilità con l’ordinamento italiano - Sussistenza - Riconoscibilità di sentenza straniera recante una siffatta pronuncia - Condizioni – Fattispecie Il riconoscimento nell'ordinamento italiano di una sentenza straniera non contrasta con l'ordine pubblico a condizione che sia resa su basi normative che garantiscono la corretta instaurazione di un effettivo contraddittorio tra le parti, in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo, la tipicità delle ipotesi di condanna e la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi, di talché non è incompatibile il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga un risarcimenti punitivo, atteso che la responsabilità civile può assolvere, unitamente alla funzione compensativa-ristorativa, anche una funzione deterrente e dissuasiva.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la non contrarietà all'ordine pubblico di una sentenza californiana di condanna ai "treble damages", ossia pari al triplo della perdita subita dal creditore, emessa in base a specifiche disposizioni del diritto straniero applicabile che sono state valutate idonee a garantire un effettivo contraddittorio tra le parti e a rendere esattamente prevedibili le conseguenze economiche delle condotte tipizzate, in base a un semplice calcolo matematico ed entro limiti quantitativi prefissati per legge).
Cass. civ. n. 31244/2025Sez. 1Rv. 676315-01
Riguarda ancheart. 23 Costituzioneart. 24 Costituzioneart. 2043 Codice civileart. 2049 Codice civileart. 16 Diritto internazionale privatoart. 64 Diritto internazionale privatoe altri 1
Precedenti: 666346-01, 667264-03, 660971-03, 644914-01
Impugnazione di sentenza penale per i soli interessi civili - Valutazione di “non inammissibilità” della Sezione penale della Corte di cassazione - Successiva prosecuzione del giudizio di legittimità dinanzi alla Sezione civile - Art. 573, comma 1-bis, c.p.p. - Questione di legittimità costituzionale.
La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 CEDU, dell’art. 573, comma 1- bis , c.p.p. (introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a, n. 2, del d.lgs. n. 150 del 2022), secondo cui, «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile». I profili di non manifesta infondatezza della questione sono stati ravvisati dalla S.C. in relazione: al principio di immutabilità del giudice (atteso che, a fronte di un’impugnazione della sentenza penale d’appello per i soli interessi civili, la trasmigrazione della controversia alla sezione civile potrebbe essere preclusa dalla concomitante impugnazione da parte del pubblico ministero, imprevedibile dalla parte ricorrente al momento dell’originaria impugnazione); al principio di ragionevolezza (in quanto la norma censurata, all’esito della valutazione preliminare di non inammissibilità del ricorso, rimessa alla sezione penale, sottrae irragionevolmente a quest’ultima, «per attribuirla alla sezione civile, la risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, tuttavia attengono preliminarmente a norme, categorie dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura processualpenalistica, normalmente estranee all’orizzonte conoscitivo del giudice civile» ); al principio di ragionevole durata del processo, «poiché si priva del potere cognitivo sull’impugnazione il giudice a cui è direttamente rivolta, normalmente deputato a verificare la sussistenza dei vizi previsti dall’art. 606 c.p.p., per attribuirla, mediante un macchinoso maccanismo di trasmigrazione preceduto da un non vincolante filtro di non inammissibilità, ad un giudice normalmente preposto ad un controllo di tipo diverso» ; al principio di parità di trattamento in situazioni analoghe, dal momento che la condanna civile risarcitoria, pronunciata dal giudice penale a seguito di costituzione di parte civile del danneggiato, è esposta a un sindacato (quello tipico del paradigma di cui all’art. 606 c.p.p.) più penetrante di quello che la medesima pronuncia, in relazione alla medesima fattispecie, potrebbe ricevere se fosse stata emessa, nella sede sua propria, dal giudice civile; al principio del giudice naturale, posto che, ove si ritenesse che la sezione civile abbia pieni poteri decisori in ordine alla qualificazione della fattispecie ai fini dell’applicazione della disciplina, si assisterebbe a un meccanismo per il quale lo stesso giudice-ufficio (ovvero la Corte di cassazione) potrebbe sconfessare, nella sua articolazione civile, la valutazione di non inammissibilità del ricorso già compiuta dall’altra sua articolazione penale.
Cass. civ. n. 4944/2026Sez. 3documento ufficiale Riguarda ancheart. 3 Costituzioneart. 24 Costituzioneart. 111 Costituzioneart. 117 Costituzioneart. 573 Codice di procedura penaleart. 606 Codice di procedura penale
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