Art. 53 cost.
[1]Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
[2]Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
[1]Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
[2]Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ICI - Esenzione per l'abitazione principale ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche - Prova contraria a carico del contribuente - Corte cost. sentenza n. 112 del 24 giugno 2025 - Dimora abituale del nucleo familiare del contribuente - Necessità - Esclusione.
Le Sezioni Unite civili, nell’ambito di due giudizi di impugnazione di avvisi di accertamento aventi ad oggetto l’ICI - nel corso dei quali era stata rimessa alla Corte costituzionale dalle stesse Sezioni unite, con ordinanza interlocutoria n. 26776 del 2024, la questione di costituzionalità dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost. - dopo aver dato atto che, alla luce della declaratoria di incostituzionalità (con sentenza Corte cost. n. 112 del 2025) della citata norma “nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»” , il Comune, con provvedimento in autotutela, aveva annullato gli atti di accertamento ICI oggetto di giudizio e chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, ha enunciato il seguente principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c.: «In tema di ICI, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, per abitazione principale - corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica – si intende, a seguito della sentenza n. 112 del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare»
Riguarda ancheart. 3 Costituzioneart. 29 Costituzioneart. 31 Costituzioneart. 363 Codice di procedura civile
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ICI - Presupposto impositivo - Occupazione delle aree nell’ambito di una procedura di pubblica utilità - Dichiarazione di illegittimità - Assenza del decreto di esproprio - Art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Questione di costituzionalità.
La Sezione Tributaria - nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento per il pagamento dell’ICI su immobili occupati da società partecipata da un Comune, in forza di espropriazione, attivata a seguito di una procedura di pubblica utilità, successivamente dichiarata illegittima in assenza di decreto di esproprio - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ratione temporis applicabile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la soggezione ad ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto reale di godimento), che abbia subito l’occupazione di terreni non seguita da decreto d’esproprio, successivamente dichiarata illegittima, la quale abbia dato luogo ad un’irreversibile trasformazione degli stessi, nell’ipotesi in cui lo stesso proprietario si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno, nonché per l’annullamento in sede amministrativa della procedura di occupazione.
Riguarda ancheart. 3 Costituzioneart. 42 Costituzione
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Terreno concesso in locazione - Realizzazione, da parte del conduttore, di opere abusive non assentite dal proprietario - Successiva attivazione di quest’ultimo per il ripristino dello status quo ante - ICI - Soggezione del proprietario - Questione di legittimità costituzionale.
La Sezione Tributaria ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui non esclude la soggezione all’ICI del proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento) del terreno sul quale il conduttore abbia edificato un fabbricato in difetto di concessione edilizia e senza l’assenso (preventivo o successivo) del locatore, allorquando quest’ultimo, dopo averne avuto cognizione, si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva del terreno locato, nonché, in sede amministrativa, per l’annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria rilasciata al conduttore privo di titolo, ed abbia curato la demolizione del manufatto abusivo dopo lo sgombero coattivo del terreno medesimo.
Riguarda ancheart. 3 Costituzioneart. 42 Costituzione
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Tributi. Imposta di successione - Rendita vitalizia - Calcolo della base imponibile - Art. 17 d.lgs. n. 346 del 1990 - Rinvio recettizio al prospetto allegato al d.P.R. n. 131 del 1986 - Contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. - Questione di legittimità costituzionale.
La Sezione Tributaria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990 (nella sua formulazione originaria, applicabile ratione temporis), nella parte in cui, ai fini del calcolo della base imponibile dell’imposta di successione per la rendita vitalizia, richiama il prospetto allegato al d.P.R. n. 131 del 1986 (come integrato dall’art. 3, comma 164, della l. n. 662 del 1996), in tal modo ancorando la variazione del coefficiente di cui al menzionato prospetto a quella del tasso di interesse legale, in modo da determinare una base imponibile contraria al principio di realtà e produttiva di effetti praticamente confiscatori.
Riguarda ancheart. 3 Costituzione
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Potere di autotutela tributaria - Fondamento - Interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi - Conseguenze - Esercizio in malam partem - Ammissibilità - Condizioni - Accertamento integrativo - Differenze - Tutela dell’affidamento del contribuente - Configurabilità.
Le Sezioni Unite Civili – risolvendo il contrasto rilevato dalla Sezione Tributaria con l’ordinanza interlocutoria n. 33665 del 2023 – hanno affermato i seguenti principi: «In tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall’art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv. nella legge n. 656 del 1994 e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies, legge n. 212 del 2000, trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa». «In tema di accertamento tributario, l’autotutela sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, si differenzia, strutturalmente e funzionalmente, dall’accertamento integrativo, previsto dagli artt. 43, quarto comma (ora terzo), d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, che pure comporta l’emissione di un nuovo atto per una ulteriore pretesa in aggiunta a quella originaria, posto che, nel primo caso, la valutazione investe l’atto originario che, in quanto viziato, viene annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, mentre, nel secondo, il precedente atto è valido e ad esso ne viene affiancato un altro, contenente una pretesa aggiuntiva per il medesimo tributo e periodo d’imposta, non ponendosi, neppure in astratto, l’esigenza di una rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali il primo atto è stato emesso; ne consegue che il requisito della “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” non si applica per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva ancorché fonte di una maggiore imposizione». «In caso di autotutela tributaria sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, il legittimo affidamento del contribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dall’errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva in forza degli artt. 2 e 53 Cost.; può, per contro, assumere rilievo, ai fini della configurabilità del legittimo affidamento, l’esistenza di specifiche indicazioni erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell’agenzia fiscale anteriormente all’adozione dell’atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente versate e ricorrano ragioni di certezza e stabilità».
Riguarda ancheart. 2 Costituzioneart. 23 Costituzioneart. 97 Costituzione
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Oneri generali di sistema (“OGdS”) - Natura giuridica - Controversia per il recupero coattivo - Giurisdizione del giudice ordinario.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando sul regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio in una controversia avente ad oggetto la contestazione della cartella di pagamento notificata ad una società affidataria del servizio di distribuzione del gas dall’agente della riscossione, per conto della Cassa per i Servizi energetici e ambientali (CSEA) e per il recupero di somme dovute a titolo di oneri generali di sistema (“OGdS”) – hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. In particolare: - ad escludere la giurisdizione del giudice amministrativo, si è osservato che la materia del contendere non concerneva l’utilizzo di poteri pubblicistici e autoritativi dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), i quali, in materia di regolazione delle tariffe e di determinazione degli incentivi, si esprimono ordinariamente attraverso deliberazioni (costituenti atti normativi di rango secondario, ossia atti regolamentari o generali) di cui, nella fattispecie, non era richiesto l’annullamento; - per escludere la giurisdizione del giudice tributario, si è rilevato che gli oneri generali di sistema (“OGdS”) – i quali assumono, almeno nominalmente, la forma di componenti tariffarie, in quanto “maggiorazioni” dei corrispettivi del servizio di distribuzione, inserite nei contratti stipulati da distributori e venditori aventi ad oggetto il servizio di trasporto dell’energia elettrica e del gas sino al punto di prelievo del cliente finale, inclusi da questi ultimi operatori nelle bollette a carico degli utenti finali – rispondono a logiche ed esigenze settoriali prevalentemente correlate al mercato di riferimento, sia pure d’interesse generale; - nonostante la riconducibilità al più ampio genus delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost. (del quale sono species le prestazioni tributarie), gli “OGdS” sfuggono al necessario collegamento con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., considerato come attuazione del concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica in modo equo, parametrato alle condizioni economiche del singolo soggetto, su base solidaristica, non sulla base di prestazioni rientranti in un rapporto sinallagmatico, sul consumo di un determinato bene o servizio e secondo la tipologia del contribuente, restando, in definitiva, attratti da un sistema di regolazione tariffaria del mercato della vendita al dettaglio dei servizi dell’energia e del gas; - non fa propendere per la giurisdizione tributaria nemmeno la natura coattiva del prelievo, né la possibilità di una sua riscossione coattiva (che può riguardare sia le imposte, sia altre entrate, anche di natura non tributaria, dello Stato e degli enti pubblici, pure previdenziali); difatti, la decurtazione patrimoniale, rispetto al cliente finale, è definitivamente provocata solo dallo spontaneo pagamento al venditore dell’importo dovuto, al fine di ottenere la fornitura dell’energia elettrica o del gas; - manca, poi, un sistema di imposizione assimilabile a quello dell’IVA (o delle accise), difettando un analogo meccanismo di “rivalsa” del credito del soggetto passivo (cedente o prestatore) nei confronti della controparte contrattuale, che si aggiunga, per effetto della legge tributaria, al corrispettivo pattuito dalle parti private; difetta altresì, nella normativa di riferimento, il richiamo a quelle diverse categorie di soggetti (sostituti, responsabili d’imposta) che possano, in qualche modo, essere coinvolti nell’adempimento di una prestazione fiscale; - quanto al collegamento della prestazione alla spesa pubblica in relazione a un presupposto economicamente rilevante, gli interventi per il settore energetico risultano in gran parte supportati da risorse che non costituiscono propriamente oneri a carico del bilancio dello Stato, perché effettuati tramite finanziamenti derivanti da somme a carico degli utenti, raccolte attraverso talune componenti della bolletta elettrica o del gas, appunto quelle per la copertura degli “oneri generali di sistema”, il cui gettito è gestito direttamente da CSEA.
Riguarda ancheart. 23 Costituzione
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Autotutela tributaria - Art. 1 d.m. n. 37 del 1997 - Presupposti - Vizi solo formali o anche sostanziali dell’atto impositivo - Finalità - Interesse individuale del contribuente o interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi - Esercizio del potere di autotutela - Correlazione alla presenza di vizi sostanziali - Deroga al principio di unicità dell’accertamento - Artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972 - Diversità strutturale e funzionale tra autotutela e accertamento integrativo.
La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione della particolare importanza delle seguenti questioni (peraltro, già oggetto di diversi orientamenti): «1) se l’esercizio del potere di autotutela tributaria, in ragione del tenore letterale dell’art. 1 del D.M. n. 37 del 1997, presupponga l’esistenza di soli vizi formali presenti nell’atto impositivo e non anche vizi a carattere sostanziale e se, di conseguenza, sia diretto alla tutela dell’interesse individuale del contribuente, con esclusione del potere dell'amministrazione finanziaria di adottare provvedimenti di annullamento in malam partem, o sia finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi con gli unici limiti della decadenza dei termini accertativi, ovvero del giudicato; 2) se l’esercizio del potere di autotutela tributaria, giustificata dal principio di «perennità della potestà amministrativa» (quest’ultimo riferito in generale all’azione amministrativa e che trova fondamento nei principi espressi dagli artt. 53 e 97 Cost., che consegue all’esigenza di una continua e puntuale aderenza dell’azione amministrativa all’interesse pubblico) e correlato alla sussistenza di vizi sostanziali (e non solo formali) costituisca un’ulteriore deroga (non specificamente normata alla luce del tenore letterale dell’art. 1 del D.M. n. 37 del 1997) al principio dell’unicità dell’accertamento e ciò tenuto conto degli artt. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma quarto, del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplinano l’istituto dell’accertamento integrativo, e della diversità strutturale e funzionale del potere di autotutela rispetto al potere di accertamento integrativo.».
Riguarda ancheart. 374 Codice di procedura civileart. 97 Costituzione
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Le Sezioni Unite civili, nell’ambito di due giudizi di impugnazione di avvisi di accertamento aventi ad oggetto l’ICI - nel corso dei quali era stata rimessa alla Corte costituzionale dalle stesse Sezioni unite, con ordinanza interlocutoria n. 26776 del 2024, la questione di costituzionalità dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost. - dopo aver dato atto che, alla luce della declaratoria di incostituzionalità (con sentenza Corte cost. n. 112 del 2025) della citata norma “nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»” , il Comune, con provvedimento in autotutela, aveva annullato gli atti di accertamento ICI oggetto di giudizio e chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, ha enunciato il seguente principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c.: «In tema di ICI, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, per abitazione principale - corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica – si intende, a seguito della sentenza n. 112 del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare»
La Sezione Tributaria - nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento per il pagamento dell’ICI su immobili occupati da società partecipata da un Comune, in forza di espropriazione, attivata a seguito di una procedura di pubblica utilità, successivamente dichiarata illegittima in assenza di decreto di esproprio - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ratione temporis applicabile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la soggezione ad ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto reale di godimento), che abbia subito l’occupazione di terreni non seguita da decreto d’esproprio, successivamente dichiarata illegittima, la quale abbia dato luogo ad un’irreversibile trasformazione degli stessi, nell’ipotesi in cui lo stesso proprietario si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno, nonché per l’annullamento in sede amministrativa della procedura di occupazione.
La Sezione Tributaria ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui non esclude la soggezione all’ICI del proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento) del terreno sul quale il conduttore abbia edificato un fabbricato in difetto di concessione edilizia e senza l’assenso (preventivo o successivo) del locatore, allorquando quest’ultimo, dopo averne avuto cognizione, si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva del terreno locato, nonché, in sede amministrativa, per l’annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria rilasciata al conduttore privo di titolo, ed abbia curato la demolizione del manufatto abusivo dopo lo sgombero coattivo del terreno medesimo.
La Sezione Tributaria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990 (nella sua formulazione originaria, applicabile ratione temporis), nella parte in cui, ai fini del calcolo della base imponibile dell’imposta di successione per la rendita vitalizia, richiama il prospetto allegato al d.P.R. n. 131 del 1986 (come integrato dall’art. 3, comma 164, della l. n. 662 del 1996), in tal modo ancorando la variazione del coefficiente di cui al menzionato prospetto a quella del tasso di interesse legale, in modo da determinare una base imponibile contraria al principio di realtà e produttiva di effetti praticamente confiscatori.
Le Sezioni Unite Civili – risolvendo il contrasto rilevato dalla Sezione Tributaria con l’ordinanza interlocutoria n. 33665 del 2023 – hanno affermato i seguenti principi: «In tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall’art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv. nella legge n. 656 del 1994 e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies, legge n. 212 del 2000, trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa». «In tema di accertamento tributario, l’autotutela sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, si differenzia, strutturalmente e funzionalmente, dall’accertamento integrativo, previsto dagli artt. 43, quarto comma (ora terzo), d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, che pure comporta l’emissione di un nuovo atto per una ulteriore pretesa in aggiunta a quella originaria, posto che, nel primo caso, la valutazione investe l’atto originario che, in quanto viziato, viene annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, mentre, nel secondo, il precedente atto è valido e ad esso ne viene affiancato un altro, contenente una pretesa aggiuntiva per il medesimo tributo e periodo d’imposta, non ponendosi, neppure in astratto, l’esigenza di una rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali il primo atto è stato emesso; ne consegue che il requisito della “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” non si applica per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva ancorché fonte di una maggiore imposizione». «In caso di autotutela tributaria sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, il legittimo affidamento del contribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dall’errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva in forza degli artt. 2 e 53 Cost.; può, per contro, assumere rilievo, ai fini della configurabilità del legittimo affidamento, l’esistenza di specifiche indicazioni erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dell’agenzia fiscale anteriormente all’adozione dell’atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente versate e ricorrano ragioni di certezza e stabilità».
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando sul regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio in una controversia avente ad oggetto la contestazione della cartella di pagamento notificata ad una società affidataria del servizio di distribuzione del gas dall’agente della riscossione, per conto della Cassa per i Servizi energetici e ambientali (CSEA) e per il recupero di somme dovute a titolo di oneri generali di sistema (“OGdS”) – hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. In particolare: - ad escludere la giurisdizione del giudice amministrativo, si è osservato che la materia del contendere non concerneva l’utilizzo di poteri pubblicistici e autoritativi dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), i quali, in materia di regolazione delle tariffe e di determinazione degli incentivi, si esprimono ordinariamente attraverso deliberazioni (costituenti atti normativi di rango secondario, ossia atti regolamentari o generali) di cui, nella fattispecie, non era richiesto l’annullamento; - per escludere la giurisdizione del giudice tributario, si è rilevato che gli oneri generali di sistema (“OGdS”) – i quali assumono, almeno nominalmente, la forma di componenti tariffarie, in quanto “maggiorazioni” dei corrispettivi del servizio di distribuzione, inserite nei contratti stipulati da distributori e venditori aventi ad oggetto il servizio di trasporto dell’energia elettrica e del gas sino al punto di prelievo del cliente finale, inclusi da questi ultimi operatori nelle bollette a carico degli utenti finali – rispondono a logiche ed esigenze settoriali prevalentemente correlate al mercato di riferimento, sia pure d’interesse generale; - nonostante la riconducibilità al più ampio genus delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost. (del quale sono species le prestazioni tributarie), gli “OGdS” sfuggono al necessario collegamento con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., considerato come attuazione del concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica in modo equo, parametrato alle condizioni economiche del singolo soggetto, su base solidaristica, non sulla base di prestazioni rientranti in un rapporto sinallagmatico, sul consumo di un determinato bene o servizio e secondo la tipologia del contribuente, restando, in definitiva, attratti da un sistema di regolazione tariffaria del mercato della vendita al dettaglio dei servizi dell’energia e del gas; - non fa propendere per la giurisdizione tributaria nemmeno la natura coattiva del prelievo, né la possibilità di una sua riscossione coattiva (che può riguardare sia le imposte, sia altre entrate, anche di natura non tributaria, dello Stato e degli enti pubblici, pure previdenziali); difatti, la decurtazione patrimoniale, rispetto al cliente finale, è definitivamente provocata solo dallo spontaneo pagamento al venditore dell’importo dovuto, al fine di ottenere la fornitura dell’energia elettrica o del gas; - manca, poi, un sistema di imposizione assimilabile a quello dell’IVA (o delle accise), difettando un analogo meccanismo di “rivalsa” del credito del soggetto passivo (cedente o prestatore) nei confronti della controparte contrattuale, che si aggiunga, per effetto della legge tributaria, al corrispettivo pattuito dalle parti private; difetta altresì, nella normativa di riferimento, il richiamo a quelle diverse categorie di soggetti (sostituti, responsabili d’imposta) che possano, in qualche modo, essere coinvolti nell’adempimento di una prestazione fiscale; - quanto al collegamento della prestazione alla spesa pubblica in relazione a un presupposto economicamente rilevante, gli interventi per il settore energetico risultano in gran parte supportati da risorse che non costituiscono propriamente oneri a carico del bilancio dello Stato, perché effettuati tramite finanziamenti derivanti da somme a carico degli utenti, raccolte attraverso talune componenti della bolletta elettrica o del gas, appunto quelle per la copertura degli “oneri generali di sistema”, il cui gettito è gestito direttamente da CSEA.
La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione della particolare importanza delle seguenti questioni (peraltro, già oggetto di diversi orientamenti): «1) se l’esercizio del potere di autotutela tributaria, in ragione del tenore letterale dell’art. 1 del D.M. n. 37 del 1997, presupponga l’esistenza di soli vizi formali presenti nell’atto impositivo e non anche vizi a carattere sostanziale e se, di conseguenza, sia diretto alla tutela dell’interesse individuale del contribuente, con esclusione del potere dell'amministrazione finanziaria di adottare provvedimenti di annullamento in malam partem, o sia finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi con gli unici limiti della decadenza dei termini accertativi, ovvero del giudicato; 2) se l’esercizio del potere di autotutela tributaria, giustificata dal principio di «perennità della potestà amministrativa» (quest’ultimo riferito in generale all’azione amministrativa e che trova fondamento nei principi espressi dagli artt. 53 e 97 Cost., che consegue all’esigenza di una continua e puntuale aderenza dell’azione amministrativa all’interesse pubblico) e correlato alla sussistenza di vizi sostanziali (e non solo formali) costituisca un’ulteriore deroga (non specificamente normata alla luce del tenore letterale dell’art. 1 del D.M. n. 37 del 1997) al principio dell’unicità dell’accertamento e ciò tenuto conto degli artt. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma quarto, del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplinano l’istituto dell’accertamento integrativo, e della diversità strutturale e funzionale del potere di autotutela rispetto al potere di accertamento integrativo.».
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro. Se ne mostrano 6 su 891, dalle più recenti.
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvaz…
ECLI:IT:COST:2026:153 · leggi il testo integrale
1) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche e…
ECLI:IT:COST:2026:135 · leggi il testo integrale
riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 (Revisione…
ECLI:IT:COST:2026:50 · leggi il testo integrale
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), introdotti dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nel…
ECLI:IT:COST:2026:46 · leggi il testo integrale
riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 7, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia…
ECLI:IT:COST:2025:180 · leggi il testo integrale
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione mo…
ECLI:IT:COST:2025:167 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 367
Modalita' di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche Nei procedimenti di cui all'articolo 42, comma 1, le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle imprese, dell'Anagrafe tributaria e dell'Istituto…
Art. 56 — (R) Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti
… operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.…
Art. 58 — (R) Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'amministrazione, nonche' la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile…
Art. 60 — (R) Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 50, adottano le modalita' di interconnessione stabilite…
Art. 16 — Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie
… di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi: a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione…
Art. 44-bis — Acquisizione d'ufficio di informazioni
Le informazioni relative alla regolarita' contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.…
urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art53