Art. 8 cost.
[1]Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
[2]Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
[3]I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti