Costituzione

Disp. XVI cost. (Disposizioni transitorie e finali)

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~disposizioni-transitorie-e-finali-art16

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