Disp. XVII cost. (Disposizioni transitorie e finali)
[1]L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
[2]Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, la Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
[3]In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.
[4]Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
[5]I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
[6]L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
