Disp. VI cost. (Disposizioni transitorie e finali)
[1]Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
[2]Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
