E' autorizzato il limite di impegno di L. 132.000.000 per la concessione in favore degli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio del contributo previsto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i mutui che gli istituti medesimi contrarranno con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione ai militari di truppa della guardia di finanza in servizio continuativo. Il programma di localizzazione degli alloggi di cui al precedente comma sara' approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per i lavori pubblici. Le somme occorrenti per il pagamento del contributo anzidetto sono iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'anno finanziario 1973 e fino all'anno 2007 in ragione di annue lire 132 milioni.

Testo vigente dal 27 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-14;76~art1 · fonte su Normattiva