Art. 2
[1]L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale puo' erogare in prestiti per case popolari ed economiche ed in conferimenti al capitale della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, somme sino al limite stabilito dalle norme che regolano l'Istituto medesimo.
[2]Il predetto Istituto puo' concedere mutui ai comuni per la costruzione di case popolari, anche per conto di istituti autonomi, con le garanzie e con i privilegi stabiliti per i mutui consentiti dalla Cassa depositi e prestiti.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva