Le assegnazioni degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge verranno effettuate per ogni localita' sede delle costruzioni previ bandi di concorso da emanarsi dalla competente prefettura in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, integrato dalle norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 389. Gli alloggi costruiti con i finanziamenti previsti dalla presente legge verranno assegnati in locazione semplice ed i relativi canoni di affitto saranno stabiliti a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Testo vigente dal 10 agosto 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-25;568~art12 · fonte su Normattiva