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All'assegnazione ed alla revoca degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge provvede una commissione costituita presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e nominata dal Ministro per le poste e telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 335 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Detta commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, e' composta del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di un direttore centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di un direttore centrale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e di due rappresentanti del personale - uno per ciascuna delle predette aziende - designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione. La commissione delibera secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Gli alloggi dovranno essere assegnati in ragione di 800 al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di 200 al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. I canoni di affitto sono determinati in conformita' delle norme di cui all'articolo 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 14 giugno 1969 al 22 dicembre 2008
