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Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'articolo 1 sono iscritte in ragione di lire 240.000.000 nello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in ragione di lire 60.000.000 nello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a decorrere dall'esercizio finanziario 1969 fino all'esercizio 2003. All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 120 (lire 60.000.000) e n. 194 (lire 180.000.000) dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1969, del capitolo n. 198 (lire 60.000.000) dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario stesso e dei capitoli corrispondenti degli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con suoi decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 14 giugno 1969 al 22 dicembre 2008
