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E' autorizzato il limite di impegno di lire 50.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo previsto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo abbia a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari, da assegnarsi in locazione semplice al personale dell'Amministrazione degli affari esteri.
Testo in vigore dal 4 aprile 1961 al 22 dicembre 2008
