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L'attivita' dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, in ordine agli alloggi di cui all'articolo 1, e' considerata come gestione autonoma con bilancio distinto. Gli alloggi medesimi sono assimilati, a tutti gli effetti a quelli contemplati nel secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 4 aprile 1961 al 22 dicembre 2008
