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All'assegnazione e alla revoca degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge provvede il Ministero degli affari esteri. Il Ministro per gli affari esteri, con proprio decreto, stabilisce, la composizione della Commissione per l'assegnazione degli alloggi e i criteri che da questa devono essere seguiti. L'assegnazione puo' essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli affari esteri.

Testo in vigore dal 4 aprile 1961 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;171~art4 · fonte del testo