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Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'articolo 1 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 e fino allo esercizio 1964-65 in ragione di lire annue 50 milioni. All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 si provvede a carico dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 4 aprile 1961 al 22 dicembre 2008
