La durata del Consorzio autonomo del porto di Genova, prorogata al 30 giugno 1973, con l'art. 5 del decreto-legge 1 marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, e' ulteriormente prorogata al 30 giugno 1984. L'applicazione delle tasse e delle sopratasse di cui all'art. 25 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, e' parimenti prorogata al 30 giugno 1984.

Testo vigente dal 8 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-16;156~art11 · fonte del testo