L'esecuzione delle opere previste dall'art. 1 e' demandata al Consorzio autonomo del porto di Genova, il quale vi provvedera' a mezzo di appositi stanziamenti sui fondi finanziati ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle norme sulla istituzione del Consorzio, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive sue modificazioni, ed alle condizioni particolari stabilite con la convenzione di cui al secondo comma del successivo art. 8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad apportare modifiche al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive sue modificazioni, al fine di adeguare le norme sulla istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova ai nuovi compiti al Consorzio predetto affidati per effetto della costruzione dell'aeroporto e delle operazioni di gestione e manutenzione di cui al successivo art. 9. La gestione finanziaria relativa alla costruzione dell'aeroporto e' tenuta dal Consorzio distinta dal proprio bilancio.

Testo vigente dal 8 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-16;156~art2 · fonte del testo