Le eventuali maggiori spese rispetto a quella preventivata saranno integralmente a carico degli enti pubblici genovesi indicati nell'art. 4 della convenzione di cui all'art. 8, i quali vi contribuiranno pro quota. Le attivita' della gestione dell'aeroporto saranno innanzitutto devolute a coprire le eventuali maggiori spese di cui al comma precedente. Qualora, in seguito, le attivita' di gestione dell'aeroporto lo consentano, il previsto tributo a carico dei contribuenti camerali e il previsto contributo degli enti pubblici genovesi e dello Stato saranno ridotti o cesseranno del tutto.

Testo vigente dal 8 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-16;156~art6 · fonte del testo