Le eventuali maggiori spese rispetto a quella preventivata saranno integralmente a carico degli enti pubblici genovesi indicati nell'art. 4 della convenzione di cui all'art. 8, i quali vi contribuiranno pro quota. Le attivita' della gestione dell'aeroporto saranno innanzitutto devolute a coprire le eventuali maggiori spese di cui al comma precedente. Qualora, in seguito, le attivita' di gestione dell'aeroporto lo consentano, il previsto tributo a carico dei contribuenti camerali e il previsto contributo degli enti pubblici genovesi e dello Stato saranno ridotti o cesseranno del tutto.
Testo vigente dal 8 maggio 1954
