Tutte le convenzioni e gli atti economici necessari o connessi con la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'aeroporto sono esenti da qualsiasi tributo od onere di qualsiasi natura, ivi compresa l'imposta generale sulle entrate conseguenti a dette convenzioni. Sono altresi' esenti da qualsiasi imposta o tassa le contribuzioni di cui all'art. 5 nonche' le eventuali donazioni ed oblazioni devolute per lo stesso scopo e per l'esercizio dell'aeroporto; tutti gli atti necessari per la determinazione e la liquidazione delle contribuzioni suddette nonche' quelli necessari per le relative accettazioni; i contratti di appalto per la costruzione e manutenzione dell'aeroporto nonche' i contratti relativi alle operazioni finanziarie connesse con gli appalti stessi, compresi quelli per l'eventuale cessione del contributo dello Stato e dei contributi previsti dall'art. 5. L'esenzione riguarda anche le imposte comunali, ivi compresa l'imposta di consumo sui materiali destinati alla costruzione e manutenzione dell'aeroporto. Le contribuzioni di cui al primo comma dell'art. 5 sono deducibili dal reddito degli enti sovventori.

Testo vigente dal 8 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-16;156~art7 · fonte del testo