Art. 4 (Convenzione autonomo del porto di Genova)
I predetti Enti pubblici e privati si impegnano di versare entro due mesi dell'entrata in vigore della legge concernente la costruzione dell'aeroporto al Consorzio autonomo del porto la prima rata dei loro rispettivi contributi come sopra determinata. Il Comune, il Consorzio autonomo del porto, la Provincia e la Camera di commercio di Genova si impegnano altresi' a sostenere, pro-quota, l'eventuale eccedenza di spesa di costruzione dell'aeroporto rispetto alle lire 12.800.000.000 preventivate, nonche' l'eventuale maggior onere rispetto al piano di finanziamento previsto. Le attivita' della gestione dell'aeroporto saranno innanzi tutto devolute a coprire l'eventuale eccedenza di spesa nonche' l'eventuale maggior onere di cui al comma precedente. Qualora, in seguito, le attivita' della gestione dell'aeroporto lo consentano, i contributi degli Enti pubblici indicati nel secondo comma del presente articolo e quello dello Stato, di cui alle premesse, nonche' il contributo di cui al successivo art. 5 saranno ridotti o cesseranno del tutto. Detta eventuale riduzione, nei rapporti fra i contributori genovesi, trovera' applicazione con precedenza sul contributo previsto dal successivo art. 5.
Testo vigente dal 8 maggio 1954
