Art. 2 (Convenzione autonomo del porto di Genova)
I contributi assunti a proprio carico dagli stipulanti nella convenzione 12 febbraio 1938, n. 413 di repertorio, approvata e resa esecutiva dal decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803, per la parte versata sono irripetibili, e per il saldo sono assorbiti e sostituiti dai contributi di cui in appresso.
Testo vigente dal 8 maggio 1954
