Costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri

Art. 2 (Convenzione autonomo del porto di Genova)

I contributi assunti a proprio carico dagli stipulanti nella convenzione 12 febbraio 1938, n. 413 di repertorio, approvata e resa esecutiva dal decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803, per la parte versata sono irripetibili, e per il saldo sono assorbiti e sostituiti dai contributi di cui in appresso.

Testo vigente dal 8 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-16;156~convenzione-autonomo-del-porto-di-genova-art2 · fonte del testo