Art. 6 (Convenzione autonomo del porto di Genova)
Il Consorzio autonomo del porto di Genova, coi proventi di cui all'art. 3 della presente convenzione, con quello del contributo concesso dallo Stato di cui alle premesse e con quello del contributo camerale di cui all'art. 5 della presente convenzione fara' fronte agli oneri relativi alla costruzione dell'aeroporto secondo i relativi progetti esecutivi.
Testo vigente dal 8 maggio 1954
