La progettazione e direzione dei lavori di cui al precedente articolo possono essere affidate dal Ministero dei lavori pubblici al Politecnico di Torino, mediante apposita convenzione, con la quale sara' stabilita la misura del compenso da far gravare sugli stanziamenti per i lavori e che non potra' superare il 2 per cento dell'importo netto delle opere, esclusi gli eventuali compensi per revisione di prezzi.

Testo vigente dal 15 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-28;217~art2 · fonte del testo