Per la progettazione e per la esecuzione delle costruzioni di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici ed il Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste possono valersi, oltre che degli uffici del Genio civile, rispettivamente, degli Istituti autonomi per le case popolari di Gorizia e di Monfalcone e di quello di Trieste. Il rimborso delle spese generali per la progettazione, la direzione, sorveglianza e assistenza al collaudo nonche' per le espropriazioni effettuate dagli Istituti per le case popolari, e' commisurato a non piu' del 3 per cento dell'importo netto degli acconti e delle rate di saldo a favore degli appaltatori. Tale misura puo' essere variata con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge. Il collaudo dei lavori e' disposto dal Ministero dei lavori pubblici, per le costruzioni eseguite in provincia di Gorizia, e dal Commissario generale del Governo per quelle eseguite nel territorio di Trieste.

Testo vigente dal 6 aprile 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-03-26;173~art5 · fonte del testo