Alla progettazione del complesso si puo' provvedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubblico concorso o a mezzo di uno o piu' liberi professionisti designati a norma del precedente art. 8. Il conferimento dell'incarico di progettazione, l'approvazione della relativa convenzione nonche' l'approvazione del bando di pubblico concorso di progettazione o di appalto sono disposti, anche in deroga alle norme vigenti, dall'organo dell'Amministrazione dei lavori pubblici competente all'approvazione del progetto ai sensi del successivo art. 10, previo parere della commissione di cui all'art. 7. I compensi da corrispondere per progettazione o direzione dei lavori sono stabiliti in base alle tariffe professionali vigenti decurtate del 20 per cento.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~art9 · fonte su Normattiva